Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
PNRRCon DPCM 30 dicembre 2022, al Comune sono state assegnate risorse da destinare ad assunzioni a tempo determinato.
Anche alla luce della recente circolare ministeriale del 3/7/2023, tale personale può essere assunto con la procedura ai sensi dell’art. 1, comma 557, L. 311/2004?
IndietroSi rammenta innanzitutto che un contratto di lavoro subordinato stipulato ai sensi dell’art. 1, c. 557, L. n. 311/2004 presenta le seguenti caratteristiche:
- possono usufruire dello “scavalco di eccedenza”, tra gli altri, i comuni fino a 15.000 abitanti;
- il dipendente utilizzato deve essere titolare di un contratto a tempo pieno nell’ente di provenienza (sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato);
- per poter svolgere attività lavorativa nell’ente utilizzatore, è comunque necessaria l’autorizzazione espressa dell’ente di provenienza;
- il numero massimo di ore che il lavoratore può svolgere nell’ente utilizzatore è pari a dodici (posto il limite massimo di 48 ore settimanali fissato in generale dall’art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 66/2003);
- si tratta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato autonomamente dall’ente utilizzatore con il lavoratore prescelto.
Detto ciò, nella circolare del 3 luglio si evidenzia che:
“L’articolo 31-bis, co. 1, del decreto legge n. 152/2021 specifica, infine, che le risorse del fondo possono essere utilizzate per “assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale”.”
Ciò conferma che anche la fattispecie dello “scavalco di eccedenza”, comportando la stipula di un contratto a tempo determinato, rientra tra quelle consentite, purché il dipendente da incaricare non sia un dirigente (nel senso di appartenente alla qualifica dirigenziale).
24 luglio 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6126, sintomo n. 6233
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